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Ecriture agrandie
 

Regesto

Domanda di estradizione presentata dal Belgio per un reato punibile con la pena di morte; art. 37 cpv. 2 AIMP.
L'interessato non può prevalersi dell'art. 37 cpv. 2 AIMP (estradizione subordinata alla garanzia dello Stato richiedente che la persona perseguita non sarà giustiziata), dato che il Trattato fra la Svizzera e il Belgio per la reciproca estradizione dei delinquenti, del 13 maggio 1874, non contiene alcuna riserva circa le pene applicabili per i reati estradizionali. Neppure l'ordine pubblico internazionale si oppone all'estradizione quando l'estradando sia passibile della pena di morte (consid. 3).
Concorso di domande di estradizione presentate dal Belgio e dall'Italia per fatti differenti; art. 17 CEEstr.
Ove non tutti gli Stati richiedenti siano vincolati alla Svizzera da un trattato contenente una norma di priorità analoga all'art. 17 CEEstr., occorre ispirarsi ai principi del diritto internazionale dei trattati e alle norme del diritto interno che li esprimono, quali l'art. 17 CEEstr. e l'art. 40 AIMP (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 17 CEEstr, art. 37 cpv. 2 AIMP, art. 40 AIMP