Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 103 OG; art. 14 del decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, del 7 ottobre 1983 (RS 784.45).
1. La legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni dell'autorità di ricorso si determina esclusivamente in base alle disposizioni della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (consid. 1).
2. Il solo fatto che il rappresentante di un'associazione abbia preso pubblicamente posizione su di un soggetto d'interesse generale non basta per considerare che tale associazione abbia un legame stretto ai sensi dell'art. 14 lett. c del decreto federale del 7 ottobre 1983, ove questo soggetto sia trattato in un'emissione televisiva (consid. 2).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 103 OG, art. 14 del