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Ecriture agrandie
 

Regesto

Proprietà fondiaria agricola; diritto di compera; opposizione (art. 19 cpv. 1 lett. a LPF).
1. Negozio giuridico complesso, comportante, da un lato, la vendita di un podere agricolo da parte di una società a un imprenditore mediante l'esercizio di un diritto di compera e, dall'altro, la cessione di tale podere a un agricoltore, in cambio di fondi di cui quest'ultimo è proprietario. Tale negozio, immaginato per eludere l'opposizione formulata dall'autorità fondiaria cantonale contro un contratto preliminare di vendita precedente, non va considerato globalmente; determinante è soltanto l'operazione intervenuta tra la società e l'imprenditore (consid. 5). È quindi senza pertinenza che il negozio avrebbe consentito di rimettere nel circuito agricolo un podere che un agricoltore intendeva esercire (consid. 6).
2. Ove l'autorità cantonale tolleri l'acquisto di un podere a un prezzo anormalmente elevato perché l'agricoltore che ne è il compratore è in grado di pagarlo mediante una permuta da realizzare con terreno edificabile, lo scopo perseguito dall'art. 1 LPF si trova ad essere contraddetto (consid. 6b).