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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 20, 32, 33 e 125 cpv. 2 CP, § 28 del regolamento di servizio della polizia cantonale del Cantone di Soletta; uso di armi da fuoco.
Gli art. 33 e 32 CP regolano esaurientemente le condizioni della legittima difesa e del dovere d'ufficio. Per converso, il contenuto del dovere d'ufficio dipende dall'insieme della disciplina giuridica e, in particolare, dal diritto cantonale (nella fattispecie: il regolamento di servizio della polizia cantonale). È una questione di diritto quella se un dovere d'ufficio costituisca una scriminante (consid. 2a).
Nel caso concreto è stata negata l'esistenza dei presupposti della legittima difesa o di un dovere d'ufficio (rispettivamente, consid. 2b-c e 2d) e dell'errore di diritto (consid. 3).

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références

Article: § 28 del, art. 33 e 32 CP