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Ecriture agrandie
 

Regesto

1. Art. 21 cpv. 1 e 221 CP; tentativo d'incendio intenzionale. Chi accende un fuoco allo scopo di provocare un incendio si rende colpevole di tentativo d'incendio intenzionale, prescindendo dal fatto se il fuoco presenti o no le caratteristiche di un incendio (consid. 1).
2. Art. 10, 11 e 43 CP; intenzione e volontà. Non v'è alcuna contraddizione tra l'irresponsabilità totale e l'esistenza di una volontà (consid. 1).
3. Art. 43 CP; misure per gli anormali mentali. Le misure previste dall'art. 43 CP devono essere adottate esclusivamente dal giudice penale. Questi non può quindi delegarne la revoca o la determinazione della durata a un medico. Per converso, tali misure non fanno in alcun modo ostacolo ad eventuali misure ordinate dall'autorità civile (consid. 2).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 10, 11 e 43 CP, Art. 21 cpv. 1 e 221 CP