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Ecriture agrandie
 

Regesto

Procedura d'opposizione secondo l'art. 19 cpv. 1 LPF.
Ove sia incerto a quale zona debba essere attribuito un immobile e un'autorità igiudiziaria sia chiamata a decidere se tale fondo costituisca un immobile agricolo ai sensi della legge federale sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola, detta autorità è tenuta a determinare il carattere del fondo di cui trattasi alla stregua dei criteri del diritto federale. Vanno presi in considerazione, in particolare, l'ubicazione del fondo, i suoi accessi stradali e la sua prevedibile utilizzazione futura, come pure il prezzo convenuto (consid. 3 e 4).