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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 67 e 72 cpv. 2 LBI; azione per cessazione dell'atto in materia di brevetti, prova della violazione del brevetto.
1. Presupposti dell'azione per cessazione dell'atto; il rischio di una ripetizione dell'atto è presunto ove la violazione del brevetto sia stata accertata o resa verosimile (consid. 2).
2. Modo di rendere verosimile una violazione del brevetto nel caso in cui più brevetti concernenti procedimenti di fabbricazione di un prodotto noto coprono insieme un determinato ambito protetto (consid. 3).
3. Contrariamente a quella contenuta nel primo capoverso, la norma probatoria dell'art. 67 cpv. 2 LBI non comporta un'inversione dell'onere della prova, ma si limita a stabilire un principio di diritto federale relativo ai requisiti in materia di prova (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 67 e 72 cpv. 2 LBI, art. 67 cpv. 2 LBI