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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 3 e art. 11 dell'ordinanza del Consiglio federale del 5 marzo 1990 concernente il trattamento dei documenti della Confederazione in materia di sicurezza dello Stato; conflitto di competenza.
1. L'azione di diritto pubblico è, nella fattispecie, destinata unicamente a determinare a quale ente pubblico, federale o cantonale, spetti la competenza litigiosa. Il Tribunale federale non deve, in particolare, esaminare se l'ordinanza sia conforme ai diritti costituzionali dei cittadini (consid. 1b).
2. La Confederazione dispone, per salvaguardare la propria sicurezza interna ed esterna, di una competenza ad essa inerente che esclude nello stesso ambito quella dei cantoni (consid. 3).
3. Tale competenza implica quella di disciplinare il trattamento dei documenti in materia di sicurezza della Confederazione. L'ordinanza litigiosa, che regola l'estensione del diritto di consultazione dei privati e le procedure di trattamento e di consultazione anche con riferimento ai documenti che si trovano in possesso dei cantoni quando questi agiscano su mandato della Confederazione (art. 3 e 11), rimane nei limiti di detta competenza (consid. 4).