Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 5 cpv. 2, art. 35 cpv. 1 lett. b, art. 36 cpv. 3 LPT; espropriazione materiale, declassamento e non attribuzione di un fondo alla zona edificabile; termine per l'allestimento dei piani di utilizzazione, misure introduttive dei Cantoni.
1. Riassunto della giurisprudenza concernente l'espropriazione materiale (consid. 2).
2. I piani di utilizzazione allestiti secondo il vecchio diritto, non approvati conformemente all'art. 35 cpv. 3 LPT e contrari alla legge federale sulla pianificazione del territorio, perdono la loro validità in ogni caso a partire dal 1o gennaio 1988 per quanto concerne la delimitazione del territorio destinato all'edificazione (art. 35 cpv. 1 lett. b LPT). A partire da questa data, la zona edificabile comprende il "comprensorio già largamente edificato", fino a che un piano di utilizzazione che rispetti i principi della legge sulla pianificazione del territorio sia allestito (art. 36 cpv. 3 LPT; consid. 4a-d).
3. Quando il rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile conferisce il diritto a una indennità (consid. 5a)?

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 5 cpv. 2, art. 35 cpv. 1 lett. b, art. 36 cpv. 3 LPT, art. 35 cpv. 3 LPT, art. 35 cpv. 1 lett. b LPT, art. 36 cpv. 3 LPT