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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 173 n. 1 e n. 2, art. 175 CP; diffamazione nei confronti di una persona deceduta.
Divulgazione mediante resoconto pubblicato nella stampa.
1. È lesivo dell'onore rimproverare a un ufficiale svizzero d'aver progettato nel 1940 un colpo di Stato costitutivo di alto tradimento verso il proprio paese (consid. 3).
2. La divulgazione di affermazioni diffamatorie fatte da terzi è in linea di principio punibile, anche se essa ha luogo soltanto sotto forma di citazione (consid. 4a).
3. a) Prova liberatoria (della verità o della buona fede) e causa giustificativa; il giornalista non fruisce, in linea di principio, di alcun privilegio in tale ambito (consid. 4b).
b) Trattamento particolare delle pubblicazioni di carattere scientifico; le norme che puniscono i delitti contro l'onore devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione (consid. 4c).
4. Limiti dell'obbligo di controllare una fonte primaria (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 173 n. 1 e n. 2, art. 175 CP