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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 73 LPP, art. 132 OG.
- Competenza del giudice in tema di previdenza professionale per statuire se la rescissione dei rapporti di servizio non č addebitabile a colpa e se, pertanto, il funzionario ha diritto alle prestazioni previste in questo caso dagli statuti (conferma della giurisprudenza; consid. I/1).
- Ricevibilitā di una conclusione intesa a costatare la natura colpevole o meno della rescissione del rapporto di servizio (consid. I/2).
- Le controversie derivate da disposizioni statutarie sulla colpa in caso di rescissione dei rapporti di servizio sono assimilabili a quelle relative a prestazioni assicurative e, di conseguenza, soggette alla cognizione lata secondo l'art. 132 OG (consid. I/3).
§ 23 e 24 degli statuti della cassa pensioni del Cantone di Zugo. Nozione di rescissione dei rapporti di servizio senza colpa da parte dell'assicurato e non a sua richiesta, ai sensi della legge sulla cassa pensioni del Cantone di Zugo. Applicazione della giurisprudenza (DTF 103 Ib 261) sviluppata riguardo l'art. 34 degli statuti (versione 1950) della CFA. Una prestazione insufficiente di cui il funzionario non č responsabile non permette di concludere a una rescissione per colpa o dietro richiesta dell'assicurato (consid. II).

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références

ATF: 103 IB 261

Article: art. 132 OG, Art. 73 LPP