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Ecriture agrandie
 

Regesto

Ammissione alla professione di avvocato; libertà di commercio e d'industria, garanzia della libertà di circolazione.
1. Portata della garanzia della libertà di circolazione di cui all'art. 5 Dispo. trans. Cost. (consid. 1).
2. Gli stranieri domiciliati in Svizzera possono invocare la libertà di commercio e d'industria (consid. 2, conferma della nuova giurisprudenza).
3. L'esigenza della cittadinanza svizzera è compatibile con la libertà di commercio e d'industria, nella misura in cui si tratta di garantire una conoscenza sufficiente delle condizioni politiche e sociali del paese (precisazione della giurisprudenza); anche uno straniero può avere questa conoscenza: in tal caso l'esigenza della cittadinanza svizzera si rivela sproporzionata (consid. 3-5).