Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Liquidazione/liquidazione parziale di un istituto di previdenza a favore del personale.
1. Competenza per ratificare piani di ripartizione; rimedi giuridici (consid. 1).
2. Ristrutturazioni essenziali presso l'impresa fondatrice non implicano obbligatoriamente la liquidazione totale dell'istituto di previdenza a favore del personale e la sua soppressione; il principio secondo cui il patrimonio dell'istituto di previdenza segue il personale può essere rispettato con una liquidazione parziale, se la fondazione è mantenuta per una parte del personale (consid. 3).
3. È compatibile con il principio della parità di trattamento il fatto di non considerare in un piano di ripartizione i lavoratori, i quali presentando le loro dimissioni all'impresa fondatrice, ne hanno provocato lo scioglimento (consid. 4).