Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 4 Cost., art. 191 e 230 LEF; assistenza giudiziaria nella procedura di fallimento; criterio delle probabilità di esito favorevole nel caso di una dichiarazione d'insolvenza.
1. Il debitore può, nella procedura di fallimento in seguito a una dichiarazione d'insolvenza, richiedere l'assistenza giudiziaria alle condizioni generali (conferma della giurisprudenza; consid. 2).
2. Requisito delle probabilità di esito favorevole di una dichiarazione d'insolvenza ai sensi dell'art. 191 LEF per il diritto all'assistenza giudiziaria sgorgante direttamente dall'art. 4 Cost. (consid. 3a). La domanda di assistenza giudiziaria è destinata ad aver esito sfavorevole se è accertato che il debitore non possiede attivi. Per contro essa non può a priori essere considerata priva di possibilità di esito favorevole, se il debitore rende verosimile di disporre di beni almeno sufficienti a impedire la sospensione del fallimento prevista dall'art. 230 LEF (consid. 3b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 4 Cost., art. 191 e 230 LEF, art. 191 LEF