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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 351 CP. Contestazione sul foro. Tempestività dell'istanza di designazione del foro.
Pur potendo di per sé l'istanza di designazione del foro essere presentata alla Camera di accusa del Tribunale federale fino al momento del giudizio, l'interessato (autorità o privato) è tenuto a presentarla, a salvaguardia della celerità della procedura, non appena ciò possa essere ragionevolmente da lui preteso alla luce delle circostanze concrete. Istanza ritenuta abusiva, e quindi inammissibile, in un caso in cui gli istanti, pur avendo sin dall'inizio eccepito l'incompetenza per territorio delle autorità del cantone in cui l'istruzione era cominciata e pur disponendo senz'altro di tutti gli elementi necessari per formulare l'istanza, non hanno rispettato il termine adeguato loro impartito dall'autorità cantonale per presentarla, ma l'hanno proposta solamente più di quattro mesi dopo la scadenza di detto termine (consid. 1).
Art. 7, 346 cpv. 2 e 350 n. 1 cpv. 2 CP; art. 61 cpv. 1 lett. b LPM e art. 24 lett. c LPM previgente; LCSl (RS 241). Forum praeventionis.
Il principio stabilito dall'art. 7 CP si applica soltanto quando l'agente abbia compiuto il reato all'estero e l'evento si sia verificato in Svizzera. Non può quindi farsi capo a tale disposizione per risolvere una contestazione intercantonale sul foro (conferma della giurisprudenza) (consid. 2a).
In un procedimento penale per infrazioni, uguali e differenti, ma punite con la stessa pena, commesse in due cantoni diversi, in materia di protezione di marchi e di concorrenza sleale, è stato ritenuto determinante il luogo in cui è stato compiuto il primo atto d'istruzione, benché il centro principale dell'attività denunciata come illecita si trovasse nell'altro cantone, il quale s'era rifiutato di assumere il procedimento (consid. 2a).

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références

Article: Art. 351 CP, art. 61 cpv. 1 lett. b LPM, art. 7 CP