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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 22ter e 31 Cost.; attività lucrativa accessoria esercitata da un funzionario.
Se una domanda di riconsiderazione e un ricorso di diritto pubblico sono inoltrati contemporaneamente contro una decisione cantonale e la domanda di riconsiderazione viene respinta, non è necessario impugnare nuovamente la domanda di riconsiderazione con ricorso di diritto pubblico (consid. 1a).
Un funzionario può invocare la libertà di commercio e d'industria per quanto concerne l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria nel settore dell'economia privata (precisazione della giurisprudenza). Una limitazione di questa libertà è ammissibile, al fine di preservare la reputazione del funzionario e la fiducia del pubblico nella sua imparzialità. Non è contrario alla Costituzione negare a un procuratore distrettuale competente in materia di delitti economici il diritto di assumere un mandato in un consiglio di amministrazione (consid. 2).
In virtù della garanzia della proprietà, un funzionario può amministrare il proprio patrimonio. L'esercizio di un mandato in un consiglio di amministrazione va oltre l'amministrazione del patrimonio (consid. 3).

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références

Article: Art. 22ter e 31 Cost.