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Regesto

Art. 268 n. 2 PP; dichiarazione di non doversi procedere emessa in ultima istanza.
È ammissibile il ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale federale contro una dichiarazione della Camera d'accusa del Cantone Ginevra che conferma il rifiuto di promuovere l'accusa pronunciato dal giudice istruttore; sebbene non ponga formalmente fine al perseguimento penale, una tale decisione è assimilabile a una dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 268 n. 2 PP, nella misura in cui, a livello cantonale, essa statuisce definitivamente in merito ad una questione di diritto federale e suggella la sorte dell'azione penale (consid. 1c).

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références

Article: Art. 268 n. 2 PP