Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 8 cpv. 2 lett. h Disp. trans. Cost.; art. 30 cpv. 2 OIVA; limitazione della deduzione dell'imposta precedente sulle spese di alloggio, di vitto e di bevande nonché su quelle derivanti da viaggi d'affari.
Potere di esame del Tribunale federale per quanto riguarda l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (consid. 3).
Regolamentazione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente (consid. 4) e caratteristiche dell'imposta sul valore aggiunto (consid. 5).
Un diritto alla deduzione dell'imposta precedente esiste unicamente per spese a carattere commerciale e solo se gli ulteriori presupposti sono soddisfatti. Il principio della deduzione dell'imposta precedente non è prioritario rispetto a quello dell'imposizione del consumo finale (consid. 6).
Vi può essere consumo finale anche in caso di spese a carattere commerciale. Paragone con regolamentazioni estere. La parte di consumo finale compresa nelle spese a carattere commerciale per l'alloggio, il vitto, le bevande e i viaggi d'affari giustifica di limitare il diritto alla deduzione dell'imposta precedente (consid. 7, 9).
L'art. 30 cpv. 2 OIVA costituisce una regolamentazione forfetaria giusta l'art. 8 cpv. 2 lett. l Disp. trans. Cost. (consid. 8).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 30 cpv. 2 OIVA