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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 8 cpv. 2 Disp. trans. Cost. e art. 3 Disp. trans. Cost., art. 84 OIVA; diritto transitorio applicabile ai contratti d'abbonamento.
Cognizione del Tribunale federale e della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni per quanto riguarda l'esame dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (consid. 3 e 4).
Disposizioni applicabili (consid. 5 e 6).
L'art. 8 cpv. 3 Disp. trans. Cost. conferisce al Consiglio federale una libertà decisionale relativamente ampia per quanto concerne il diritto transitorio (consid. 7).
La Costituzione non conferisce al contribuente un diritto di essere esonerato dall'imposta qualora non possa trasferirla sui suoi clienti (consid. 8).
Le disposizioni transitorie in esame non disattendono i principi che il diritto transitorio deve rispettare (consid. 9).
Principio della buona fede; un progetto d'ordinanza messo in consultazione non può costituire la base di un sentimento di fiducia di cui potrebbero prevalersi gli assoggettati (consid. 10).
Il diritto transitorio litigioso non viola nemmeno il principio della parità di trattamento né quello della neutralità concorrenziale dell'imposta (consid. 11).

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références

Article: art. 84 OIVA