Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr, art. 16 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b LCStr.; revoca a scopo di ammonimento per guida in stato di ebrietà e revoca a scopo di sicurezza per il vizio del bere.
Esistono dei dubbi molto seri circa l'idoneità a condurre di un automobilista sorpreso con una considerevole alcolemia (superiore a 3g -) quando, in passato, egli ha già presentato nel sangue percentuali di alcool così elevate. In tali circostanze, l'autorità non può limitarsi a pronunciare una revoca a scopo di ammonimento per guida in stato di ebrietà, ma deve anche considerare una revoca a scopo di sicurezza e, pertanto, ordinare una perizia medica su di un eventuale alcolismo.
Art. 35 cpv. 3 OAC; revoca a titolo preventivo.
Anche il Tribunale federale può ordinare una revoca a titolo preventivo; del resto, essa è la regola laddove penda una procedura relativa a una revoca a scopo di sicurezza.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 35 cpv. 3 OAC