Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 47 cpv. 3 AIMP, art. 62 cpv. 2 AIMP. Ordine di arresto in vista d'estradizione. Sequestro di oggetti e di valori.
Ove l'Ufficio federale di polizia - che dispone al riguardo di un esteso potere d'apprezzamento - ordina lecitamente con una sola decisione un sequestro, benché tra i beni da sequestrare figurino oggetti che presumibilmente non dovranno essere consegnati allo Stato richiedente ma sono destinati a sopperire alle spese, tale decisione si fonda esclusivamente sull'art. 47 cpv. 3 AIMP; essa è pertanto impugnabile solo con reclamo alla Camera d'accusa (consid. 1).
Il sequestro ai sensi dell'art. 47 cpv. 3 AIMP può essere ordinato eccezionalmente quale complemento di un ordine di arresto in vista d'estradizione anche quando la persona perseguita già è stata estradata (consid. 2).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 47 cpv. 3 AIMP, art. 62 cpv. 2 AIMP