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Regesto

Art. 77 LAINF; art. 100 cpv. 3 OAINF: obbligo di prestare in caso di nuovo infortunio. Ai fini di determinare quale assicuratore sia tenuto a prestare in caso di un nuovo infortunio occorre, conformemente al testo chiaro dell'art. 100 cpv. 3 OAINF, stabilire se sia subingredita una modifica del grado di invalidità; irrilevante è invece il fatto che l'invalidità addebitabile al secondo infortunio sia più importante rispetto all'incapacità di guadagno imputabile al primo.
Art. 78a LAINF; art. 128 OG: Rimedi di diritto nel caso di una controversia fra assicuratori concernente la loro competenza. La circostanza che giusta l'art. 78a LAINF l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sia competente a statuire mediante provvedimento amministrativo non osta a che l'assicuratore contro gli infortuni emani una decisione, così come una decisione su opposizione, deneganti nei confronti dell'assicurato il suo obbligo di prestare per il motivo che esso si ritiene incompetente.

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références

Article: art. 100 cpv. 3 OAINF, Art. 78a LAINF, Art. 77 LAINF, art. 128 OG