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Regesto

Azione di accertamento secondo l'art. 85a LEF; legittimazione per inoltrare un ricorso di diritto pubblico (art. 88 OG).
L'esecuzione, quale presupposto processuale, deve ancora essere pendente al momento del giudizio sull'azione di accertamento ai sensi dell'art. 85a LEF. Se essa viene ritirata nel corso della procedura, la richiesta di accertamento non può più essere decisa materialmente. Con il ritiro dell'-esecuzione da parte del creditore cade quindi anche la legittimazione del debitore per inoltrare un ricorso di diritto pubblico contro una decisione con cui l'ultima istanza cantonale ha dichiarato inammissibile un'azione di accertamento ai sensi dell'art. 85a LEF (consid. 2 e 4).

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références

Article: art. 85a LEF, art. 88 OG