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Ecriture agrandie
 

Regesto

Obbligo di domicilio per i notai (art. 24 Cost.).
I notai non possono richiamarsi, in relazione alla loro attività pubblica, né alla libertà economica, né alla legge federale sul mercato interno, né all'Accordo tra la Confederazione svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (consid. 3).
La regolamentazione del Cantone di Appenzello Interno, in base alla quale l'attività di notaio pubblico è riservata unicamente alle persone domiciliate nel Cantone, è conforme alla Costituzione federale, segnatamente alla libertà di domicilio (consid. 4).

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références

Article: art. 24 Cost.