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Regesto

Art. 29 cpv. 2 e art. 32 cpv. 2 Cost.; art. 6 n. 3 CEDU; esigenze costituzionali per l'utilizzazione giudiziaria di conversazioni telefoniche in lingua straniera sottoposte a controllo.
Né la legge federale (non ancora applicabile) sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) o la relativa ordinanza (OSCPT; RS 780.11), né il CPP/AG contengono disposizioni concernenti la forma secondo cui conversazioni telefoniche in lingua straniera sorvegliate devono essere fornite al tribunale (consid. 3).
I diritti della difesa derivanti dal diritto di essere sentito, quale aspetto parziale del principio di un equo processo, esigono che siano registrate le modalità della produzione dei mezzi di prova (nella fattispecie verbali in lingua tedesca di conversazioni telefoniche sorvegliate in lingua straniera; consid. 4.1-4.3).
L'accusato può limitarsi a contestare l'utilizzazione di mezzi di prova, senza avere previamente richiesto che il vizio di cui si prevale fosse sanato (in concreto, segnatamente, la comunicazione dell'autore dei verbali delle sorveglianze telefoniche; consid. 4.4).

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références

Article: Art. 29 cpv. 2 e art. 32 cpv. 2 Cost., art. 6 n. 3 CEDU