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Regesto

Calcolo del danno in caso d'invaliditā; divieto di sovraindennizzo; computo delle prestazioni di terzi volte a compensare il danno; pregiudizio all'economia domestica (art. 42 cpv. 2, art. 46 cpv. 1 e art. 51 cpv. 2 CO; art. 34 cpv. 2 LPP e art. 26 OPP 2 nelle versioni in vigore fino al 31 dicembre 2004).
Computo delle prestazioni d'invaliditā LPP nella perdita di guadagno che dev'essere rimborsata. Condizioni della congruenza delle prestazioni e dell'esistenza di una possibilitā di regresso della cassa pensioni contro il responsabile, in particolare nel caso in cui l'istituto di previdenza non abbia previsto nel proprio regolamento l'obbligo del danneggiato di cedergli i suoi diritti nei confronti del responsabile (consid. 2).
Nel calcolo del pregiudizio futuro all'economia domestica si deve tener conto di un aumento del salario reale (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 42 cpv. 2, art. 46 cpv. 1 e art. 51 cpv. 2 CO, art. 34 cpv. 2 LPP, art. 26 OPP 2