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Regesto

Esigenze di forma poste ai contratti di leasing immobiliare (art. 216 CO e art. 657 CC).
Nozione di contratto di leasing immobiliare (consid. 1).
Il contratto di leasing immobiliare non è un contratto di trasferimento di proprietà, che per essere valido necessita della forma dell'atto pubblico, giusta gli art. 216 cpv. 1 CO e 657 cpv. 1 CC (consid. 2.1). Non sono, in particolare, sottoposte ad alcuna esigenza di forma le clausole contrattuali che disciplinano la situazione giuridica dopo la scadenza della durata del leasing; fa eccezione solamente il caso in cui al prenditore di leasing venga concesso un diritto di compera ai sensi dell'art. 216 cpv. 2 CO, che gli permette di acquisire la proprietà dell'oggetto del leasing a un prezzo predefinito (consid. 2.2).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 216 CO, art. 657 CC, art. 216 cpv. 1 CO, art. 216 cpv. 2 CO