Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour ā la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 19 e 62 cpv. 2 Cost.; art. 27 cpv. 2 vCost.; art. 8, 11, 27 cpv. 2 e art. 41 cpv. 1 lett. f Cost.; art. 13 cpv. 2 Patto ONU I; art. 28 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo; presa a carico dei costi di trasporto per la frequentazione del preginnasio.
Il diritto alla gratuitā dell'istruzione scolastica di base garantito dalla Costituzione federale non si estende di principio - malgrado il mutamento della terminologia per rapporto alla vecchia costituzione ("istruzione scolastica di base" invece che "istruzione primaria") - all'insegnamento preginnasiale (pubblico), anche se il medesimo č dispensato ancora durante la scolaritā obbligatoria; non vi č alcuno obbligo costituzionale per i cantoni di prendere (integralmente) a carico i costi di trasporto necessari per la frequentazione del preginnasio (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 19 e 62 cpv. 2 Cost., art. 27 cpv. 2 vCost., art. 13 cpv. 2 Patto ONU I