Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 146 cpv. 1 CP; truffa in investimento.
L'intermediazione di contratti a opzione con dissimulazione delle commissioni effettivamente fatturate ai clienti, attraverso sollecitazioni orali aggressive di venditori telefonici che in larga misura nulla hanno capito delle transazioni proposte e sono essi stessi in errore circa la struttura della commissione, adempie la fattispecie penale di truffa. La successiva possibilità delle vittime di rendersi conto dell'entità delle commissioni sulla base di conteggi correttamente stabiliti non esclude l'astuzia (consid. 5.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 146 cpv. 1 CP