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Ecriture agrandie
 

Regesto

Libertą di commercio e d'industria, separazione dei poteri, inviolabilitą del domicilio, garanzia della proprietą.
Decreto zurigano 2 settembre 1954 sul commercio di medicinali.
1. Ammissibilitą del divieto di designare una drogheria col nome di "Drugstore" (§ 46).
2. Ammissibilitą di prescrizioni sul controllo del commercio di medicamenti (diritto degli organi di controllo di chiedere informazioni, di consultare i documenti d'affari e di penetrare nei locali adibiti al commercio; § 51).
3. Inammissibilitą d'una disposizione sul sequestro e la realizzazione di certi oggetti dell'impianto (§ 56). Violazione del principio, secondo cui gli interventi di polizia debbono essere adeguati allo scopo perseguito.