Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Legge federale sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola (LPF).
1. Art. 17: Diritto di prelazione previsto dalla legislazione cantonale e avente per oggetto dei pascoli di montagna. Nozione di pascolo di montagna. In tale nozione è pure compreso il caso limite di un pascolo di montagna nel quale una capanna è stata trasformata in una casa utilizzabile per i bisogni dello esercizio e abitabile tutto l'anno.
2. Art. 10 lett. b: Atti giuridici che servono a sostituire beni immobili alienati per scopi di carattere pubblico, ecc: un pascolo di montagna non può sostituire un terreno da costruzione sito in una zona urbana.