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Ecriture agrandie
 

Regesto

Azione di paternità.
Art. 314 cpv. 1 e 2 CC.
L'obiezione tratta dalle relazioni intime della madre con un terzo è refutata dalla prova che la paternità del terzo è esclusa con una probabilità che rasenta la certezza.
Conferma della sentenza cantonale che ammette questa prova sulla scorta di una perizia sierologica da cui risulta che, allo stato attuale della scienza (diversamente dalla perizia di cui alla sentenza pubblicata nella RU 84 II 669 sgg.), la paternità può essere esclusa con il grado di certezza richiesto dalla determinazione dei sottogruppi A1 e A2, riservate le circostanze particolari non realizzate nella fattispecic.

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Article: Art. 314 cpv. 1 e 2 CC