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Ecriture agrandie
 

Regesto

1. Il Tribunale federale non si scosta senza necessitą dall'interpretazione data da un'autoritą cantonale a una disposizione della costituzione cantonale, quando questa disposizione non garantisca essa stessa un diritto individuale e l'interpretazione emani dal parlamento cantonale (o dal popolo) (consid. 3).
2. Non viola l'art. 62 della costituzione solettese l'imposizione, effettuata in virtł dei § § 36 e 37 delle legge tributaria cantonale, del contribuente che aliena un oggetto pervenutogli da ereditą o donazione, anche per il plusvalore conseguito dall'oggetto durante il tempo in cui lo stesso appartenne al precedente proprietario (consid. 4, 5).