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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art 4 CF; arbitrio, disparità di trattamento; patente per lo spaccio di bevande alcooliche.
1. In principio, soltanto due decisioni della medesima autorità possono condurre a una disparità di trattamento; eccezione quando due autorità hanno statuito, ma l'una di esse è in una situazione analoga a quella in cui si troverebbe se avesse preso entrambe le decisioni (consid. 1).
2. Due diverse fattispecie, che si differenziano su di un punto essenziale, possono essere sottoposte a norme giuridiche diverse, senza che ne risulti una disparità di trattamento (consid. 1).
3. Apprezzamento delle competenti autorità cantonali per accordare le patenti per lo spaccio di bevande alcooliche (consid. 2).