Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Termine durante il quale non è possibile rivendere i fondi agricoli; eccezioni (art. 218, 218 bis CO).
1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
2. Composizione della Commissione cantonale di ricorso: l'opinione secondo cui i ricorrenti potevano validamente rinunciare allapartecipazione di uno dei cinque membri della Commissione, non è arbitraria (consid. 2).
3. Anche l'esercizio di un diritto di compera è escluso durante il termine di divieto (consid. 3).
4. Nozione di terreno da costruzione (art. 218 cpv. 2 CO): determinante è la possibilità, secondo le circostanze oggettive, di costruire immediatamente sul fondo. Su richiesta degli interessati, l'autorità cantonale competente per rilasciare le licenze edilizie deve prendere su questo punto una decisione formale e suscettibile di ricorso (consid. 4 e 5).
5. Motivi gravi che permettono di derogare in via eccezionale al divieto (art. 218 bis CO) possono essere dati da circostanze personali dei contraenti, in particolare da difficoltà finanziarie del venditore (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 218, 218 bis CO, art. 218 cpv. 2 CO