Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 173 num. 1 e 2, 177 cpv. 1 CP.
1. Queste disposizioni non presuppongono che l'autore designi per nome la vittima; basta che, secondo le circostanze, si possa riconoscere la persona alla quale l'allegazione si riferisce (consid. 1).
2. Per giudicare se una allegazione è lesiva dell'onore, bisogna basarsi sul senso che deve attribuirle l'ascoltatore imparziale.
3. Il rimprovero mosso ad un farmacista di violare i doveri della propria condizione non lede solo la sua dignità professionale, ma anche la sua reputazione di uomo onorabile (consid. 2).
4. L'intenzione di offendere non è un elemento costitutivo della diffamazione; basta che l'autore si renda conto che la sua allegazione lede l'onore, e che, ciononostante, la profferisca (consid. 3).
5. Difficoltà inerenti alla prova non rendono lecita una allegazione lesiva dell'onore (consid. 4).