Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Infortuni della circolazione di ciclisti in servizio militare.
1. La responsabilità della Confederazione è retta dall'art. 27 OM, non dalla LCStr., rispettivamente dal CO (consid. 1).
2. Danni dovuti alla perdita di sostegno in caso di decesso:
a) del marito (consid. 2);
b) del padre che aiuta il figlio nei lavori agricoli (consid. 3).
3. Riparazione morale in caso di perdita del marito o del padre:
a) esclusione secondo l'art. 27 OM nel suo attuale tenore (consid. 4);
b) presupposti in caso d'applicazione della legge sulla responsabilità. Colpa del milite (consid. 5);
c) presupposti in caso di responsabilità secondo il riveduto art. 27 cpv. 1 OM (RU 1968, p. ...). Apprezzamento delle circostanze speciali (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 27 OM, art. 27 cpv. 1 OM