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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 4 e 31 CF. Professione di farmacista.
I cantoni possono subordinare l'esercizio d'una professione liberale, oltre che al certificato di capacità, ad altre esigenze di polizia (conferma della giurisprudenza) (consid. 2).
L'autorità cantonale incorre nell'arbitrio quando si limita a riassumere brevemente, nella sua decisione, gli accertamenti di fatto contenuti nel preavviso da lei domandato? Quesito risolto negativamente nella fattispecie (consid. 3).
Non è arbitrario considerare che il farmacista il quale si assenta molto spesso dalla sua farmacia senza farsi sostituire da un collega diplomato commette una negligenza grave nell'esercizio della sua professione (consid. 4).