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Ecriture agrandie
 

Regesto

Separazione delle procedure e delforo intercantonale.
1. Le disposizioni di diritto federale relative alla competenza intercantonale prevalgono sulle prescrizioni cantonali concernenti la competenza ratione materiae (consid. 1).
2. Gli art. 68 e 350 num. 1 CP non conferiscono all'imputato il diritto di essere giudicato, per tutti i reati, dallo stesso giudice e in un'unica procedura (consid. 2).
3. Art. 263 PPF. Separazione del foro intercantonale in un caso ove l'imputato è perseguito in un cantone per un delitto, mentre in un altro cantone già esiste contro di lui un decreto di condanna per una contravvenzione (consid. 3).
4. Art. 156 cpv. 2 OG. Quando la domanda di un'autorità cantonale volta alla determinazione del foro si rivela abusiva, le spese possono essere addossate al cantone (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 156 cpv. 2 OG