Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Riserva della proprietà; requisito dell'iscrizione nel luogo del domicilio attuale dell'acquirente (art. 715 cpv. 1 CC).
- Se l'acquirente cambia domicilio, l'iscrizione al vecchio domicilio perde efficacia dopo tre mesi dal trasferimento del domicilio, senza tener conto se l'alienante o il suo avente diritto ne abbia conoscenza (art. 3 del regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà, testo del 29 ottobre 1962; consid. 2).
- Domicilio di un uomo d'affari che lascia, con la famiglia, il luogo dell'azienda commerciale. L'indicazione di un luogo accanto al proprio nome, nelle decisioni giudiziarie e nelle pubblicazioni ufficiali, riveste importanza per la prova del domicilio? (art. 23 e 9 CC; consid. 3).
- Protezione dell'alienante che presta fede a tale indicazione? (consid. 4).
- Iscrizione dopo la dichiarazione del fallimento dell'acquirente? (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 715 cpv. 1 CC, art. 3 del, art. 23 e 9 CC