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Ecriture agrandie
 

Regesto

Società anonima. Potere di rappresentanza. Art. 458 e segg. e 718 CO.
1. Il potere può essere conferito tacitamente (consid. 2).
2. Quando gli organi di una SA tollerano solo che una persona agisca in nome della società, gli atti di tale persona impegnano la SA quando i terzi contraenti potevano in buona fede ammettere l'esistenza di un potere; quando, al contrario, gli organi hanno voluto conferire il potere, il quesito della buona fede dei terzi contraenti non si pone (consid. 2).
3. Gli atti del rappresentante non impegnano la SA quand'egli ha agito per proprio conto od ha compiuto atti esorbitanti dallo scopo sociale (consid. 3).
- Distinzione tra il fatto e il diritto sul primo punto (consid. 3 a).
- Lo scopo sociale di una SA è opponibile ai terzi che trattano con essa, anche se sono stranieri e domiciliati all'estero (consid. 3 b).