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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 3 della convenzione tra la Svizzera e l'Italia del 3 gennaio 1933 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie; art. 84 lett. c OG; riconoscimento d'una sentenza italiana.
1. Investito d'un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione d'un trattato internazionale, il Tribunale federale esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto, ma limita il proprio potere cognitivo alle censure sollevate (consid. 2).
2. La convenzione conclusa tra la Svizzera e l'Italia distingue tra il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. I cantoni possono istituire una procedura speciale che permetta agli interessati di ottenere il riconoscimento del passaggio in giudicato d'una sentenza declaratoria straniera (consid. 6).