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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 13 LPP; art. 66 segg. CO; art. 8 cpv. 1 e art. 9 Cost.: Restituzione di somme di riscatto non aventi più al momento del pensionamento incidenze sul diritto alla rendita di vecchiaia.
Assicurato che ha optato per un riscatto in vista di un pensionamento anticipato; se non trae alcun vantaggio da tale riscatto nella misura in cui, a seguito di un'imprevista decisione di pensionamento anticipato da parte del datore di lavoro, egli avrebbe comunque beneficiato di prestazioni identiche anche senza riscatto, non vi è violazione del principio della parità di trattamento malgrado l'ineguaglianza di fatto ravvisabile nei confronti di altri assicurati, per i quali il datore di lavoro ha pure deciso il pensionamento anticipato, che non hanno proceduto a simile riscatto; non sussiste un diritto alla restituzione della somma di riscatto versata nè sotto il profilo dell'indebito arricchimento nè sotto quello della tutela della buona fede.

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références

Article: Art. 13 LPP, art. 8 cpv. 1 e art. 9 Cost.