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Regesto

Art. 141 cpv. 1 Cost., art. 59a, 62 LDP; decorrenza del termine per il referendum facoltativo, attestazione del diritto di voto.
Il termine di referendum di 100 giorni inizia con la pubblicazione dell'atto normativo nel Foglio federale. Non esiste una regola vincolante secondo cui i termini di referendum iniziano sempre a decorrere soltanto undici giorni dopo la decisione delle Camere federali. La pubblicazione ufficiale al primo momento utile, quattro giorni dopo l'adozione della decisione, non è criticabile in considerazione dell'urgenza del progetto di legge (consid. 5.2).
La domanda di referendum, corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum (consid. 7.2). La responsabilità per la tempestiva richiesta delle attestazioni del diritto di voto ricade sui promotori del referendum. Essi devono prendere in considerazione, nell'ambito della loro pianificazione, che possono sopravvenire inconvenienti nel corso della procedura di attestazione (consid. 7.5). La consegna per l'autentificazione di un grande numero di firme il 97° giorno del termine di referendum non garantisce che le firme possano ancora essere ritornate prima della scadenza del termine. La Cancelleria federale ha rettamente ritenuto che le firme depositate tardivamente non erano valide (consid. 8).

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références

Article: Art. 141 cpv. 1 Cost., art. 59a, 62 LDP