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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 11 cpv. 1 lett. g LPC; rinuncia ad elementi di reddito.
Quando la persona assicurata, in violazione del suo obbligo di ridurre il danno, rifiuta di eseguire un provvedimento di reintegrazione professionale che gli č stato assegnato dall'assicurazione invaliditā, la mancanza di volontā di reinserirsi deve essere ugualmente presa in considerazione nell'ambito delle prestazioni complementari, fondandosi in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sul reddito che potrebbe ottenere dopo l'esecuzione del provvedimento di reintegrazione (consid. 5.2.2).