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Ecriture agrandie
 

Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Partecipazione all'aumento di capitale di una società immobiliare (art. 2 lett. c DAFE; art. 1 e 2 cpv. 1 OAFE).
1. Soggetto ad autorizzazione non è l'aumento di capitale in sé, ma l'acquisto di quote della società immobiliare da parte di persone all'estero (o il susseguente acquisto di fondi in Svizzera legato all'operazione stessa). La competente autorità deve quindi accertare se, fra gli acquirenti sottoscrittori, vi sono persone che soggiacciono al regime autorizzativo, rivolgendosi per questo scopo a coloro che debbono fornire informazioni e produrre documenti giusta l'art. 15 DAFE (consid. 2a).
2. Per stabilire se una società è immobiliare ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 OAFE, la competente autorità dispone di un certo margine d'apprezzamento conferitole dalla norma stessa. Quid allorché gli attivi immobiliari sono iscritti a bilancio per un valore che sfiora il 50% degli attivi reali? (Consid. 2c e e)
3. La persona all'estero che intende acquistare quote di società immobiliari deve comprovare l'esistenza di un interesse legittimo giusta l'art. 6 cpv. 1 e 2 DAFE (consid. 3a).
4. Le considerazioni emesse dal Tribunale federale in DTF 102 Ib 135 segg. valgono anche per la persona all'estero che sottoscrive o acquista quote di una società immobiliare che già esercita in Svizzera un'industria o un commercio. In linea di principio, e salvo circostanze eccezionali, l'acquirente straniero potrà quindi ottenere l'autorizzazione soltanto se intende partecipare egli stesso alla gestione o alla direzione dell'impresa, poiché nel contrario caso si riterrà prevalente il desiderio di collocare capitali e l'autorizzazione dovrà esser rifiutata (consid. 3b).
5. Condizioni ed oneri a cui può essere subordinata l'autorizzazione per l'acquisto di quote di società immobiliari (art. 8 DAFE e 17 cpv. 2 lett. d OAFE). Per quanto concerne il divieto d'alienazione previsto dall'art. 17 cpv. 2 lett. d, torna applicabile per analogia l'art. 17 cpv. 2 lett. b n. 1 OAFE (consid. 4).
6. Portata dell'art. 23 cpv. 1 e 2 OAFE nel concreto caso e opportunità di rinviare la causa per nuova decisione - giusta l'art. 114 cpv. 2, 2a frase OG - all'Autorità distrettuale di prima istanza (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

ATF: 102 IB 135

Article: art. 1 e 2 cpv. 1 OAFE, art. 15 DAFE, art. 1 cpv. 1 OAFE, art. 6 cpv. 1 e 2 DAFE suite...