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Regesto

Art. 43 e 44 CP.
1. Correlazione tra queste due disposizioni. Una misura ai sensi dell'art. 44 CP non entra in considerazione ove si tratti di agenti alcolizzati il cui trattamento appaia sin d'ora privo di probabilità di successo. Ad essi può applicarsi l'internamento ai sensi dell'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP se sono adempiute le condizioni richieste da questa disposizione (consid. 3 e 4).
2. L'internamento ai sensi dell'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP non deve necessariamente aver luogo in uno stabilimento diretto da un medico, ma può essere eseguito, se del caso, anche in uno stabilimento penitenziario (consid. 5).

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références

Article: Art. 43 e 44 CP, art. 43 n. 1 cpv. 2 CP