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Regesto

Art. 9, 12, 18a cpv. 3 e 63 seg. AIMP, art. 69 e 77 PP, art. 4 cpv. 3 LSCPT; dissuggellamento e perquisizione ai fini dell'assistenza giudiziaria internazionale di documenti e dati elettronici di uno studio legale.
La I Corte di diritto pubblico è di massima competente, nella procedura di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, per statuire su una domanda di dissuggellamento formulata dall'autorità federale di esecuzione (consid. 2.2). La richiesta di levata dei sigilli e di esame dei documenti e dei dati elettronici sequestrati deve indicare in che misura essi siano importanti per l'inchiesta e suscettibili di essere utilizzati nell'ambito dell'assistenza giudiziaria. Trattandosi di documenti e di dati di uno studio legale occorre inoltre esaminare se la perquisizione rispetti il segreto professionale dell'avvocato (consid. 4.2 e 4.3). Il dissuggellamento e la perquisizione di tali atti entrano segnatamente in considerazione quando l'avvocato è egli medesimo perseguito penalmente. La richiesta di levata dei sigilli deve tuttavia perlomeno specificare in che misura lo studio legale potrebbe essere implicato nei fatti perseguiti (consid. 5).

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références

Article: art. 69 e 77 PP, art. 4 cpv. 3 LSCPT