Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Estinzione della prescrizione dell'azione penale in seguito alla pronuncia di una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP).
Il decreto penale emanato nella procedura penale amministrativa (art. 64 DPA) non costituisce una sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, dopo la cui pronuncia la prescrizione si estingue (conferma della giurisprudenza). Ciò vale anche qualora l'opposizione al decreto penale sia trattata come richiesta del giudizio di un tribunale e non sia quindi emanata una decisione penale (art. 70 DPA; consid. 1.4).
Per sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, dopo la cui pronuncia la prescrizione si estingue, si deve intendere non solo il verdetto di colpevolezza, ma anche il proscioglimento (cambiamento della giurisprudenza; consid. 1.5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 97 cpv. 3 CP, art. 64 DPA, art. 70 DPA