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Ecriture agrandie
 

Regesto a

Art. 34 cpv. 1 e 2 nonché art. 51 cpv. 2 Cost.; facoltà del Tribunale federale di esaminare disposizioni costituzionali cantonali nel caso di applicazione.
Il principio dell'uguaglianza in materia di elezioni, derivante dall'art. 34 Cost., è stato ulteriormente sviluppato dopo che l'Assemblea federale ha conferito la garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno nel 1996. Questa evoluzione deve essere presa in considerazione, per cui il Tribunale federale, adito con un ricorso contro l'elezione del parlamento cantonale di Appenzello Esterno del 2011, esamina se il sistema elettorale disciplinato nelle caratteristiche fondamentali nella Costituzione cantonale è compatibile con il principio di uguaglianza in materia di elezioni (consid. 9).

Regesto b

Art. 34 cpv. 1 e 2 Cost.; elezione di un parlamento cantonale in un sistema elettorale misto, che contiene elementi sia del principio maggioritario sia di quello proporzionale.
Nell'ottica dell'uguaglianza in materia di elezioni, derivante dall'art. 34 Cost., il principio maggioritario non risulta ottimale per le elezioni del parlamento cantonale. Ciò non significa tuttavia che, per queste elezioni, il sistema maggioritario sarebbe generalmente incompatibile con la Costituzione federale. A dipendenza delle circostanze concrete, i vantaggi del principio maggioritario possono essere superiori agli inconvenienti legati alla sua applicazione (consid. 8 e 10). Anche un sistema elettorale misto, che comprende elementi sia del principio maggioritario sia di quello proporzionale, a determinate condizioni è compatibile con la Costituzione federale (consid. 11).

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références

Article: art. 34 Cost., art. 51 cpv. 2 Cost., Art. 34 cpv. 1 e 2 Cost.